IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1177, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,  e
la tabella XXIX ad esso allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 10 agosto 1989, serie generale;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 12 luglio
1991, sulla proposta  delle  autorita'  accademiche  dell'Universita'
degli studi di Perugia;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                              TITOLO X
                       FACOLTA' DI INGEGNERIA
  Art. 99 - Inserimento in ordine alfabetico:
   Laurea in "ingegneria dei materiali", decentrato a Terni.
  Art. 100 - Inserimento in ordine alfabetico:
   Corso di laurea in ingegneria dei materiali, decentrato a Terni.
   Indirizzo: nessuno.
  Art. 101 - L'ultimo comma va sostituito con il seguente:
  Ogni  corso  di  laurea in ingegneria comprende un numero minimo di
annualita': ventotto per i corsi  di  laurea  in  ingegneria  civile,
ingegneria  dei  materiali  e  ingegneria meccanica; ventinove per il
corso di laurea in ingegneria elettronica.
  Art. 104 - Inserimento del seguente nuovo articolo,
con il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli  articoli
successivi:
  Per  il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono
obbligatorie le seguenti ventisei annualita':
n. 3   nel raggr. A021 - Analisi matematica
n. 1   nel raggr. A012 - Geometria
n. 1   nel raggr. A030 - Fisica matematica
n. 2   nel raggr. B011 - Fisica generale
n. 1   nel raggr. I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1   nel raggr. C060 - Chimica
n. 1   nel raggr. I270 - Ingegneria economico-gestionale
n. 0,5 nel raggr. A041 - Analisi numerica e matematica applicata
n. 0,5 nel raggr. B020 - Fisica teorica e metodi matematici della
                          fisica
n. 1   nel raggr. H071 - Scienza delle costruzioni
n. 1   nel raggr. I070 - Meccanica applicata alle macchine
n. 1   nel raggr. I050 - Fisica tecnica
n. 1   nel raggr. I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1   nel raggr. I042 - Macchine e sistemi energetici
n. 1   nel raggr. I210 - Elettronica
n. 2   nei raggr. I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei
                          materiali
                  I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 2   nel raggr. B030 - Struttura della materia
n. 1   nel raggr. I130 - Metallurgia
n. 1   nel raggr. I060 - Misure meccaniche e termiche
n. 1   nel raggr. I200 - Misure elettriche ed elettroniche
n. 1   nel raggr. C050 - Chimica organica
n. 1   nei raggr. I130 - Metallurgia
                  I110 - Impianti industriali meccanici
                  I150 - Impianti chimici
   Perugia, 29 luglio 1991
                                                    Il rettore: DOZZA